Art. 12.
(Applicazione ai soggetti talassemici, drepanocitici o affetti da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

      1. Ai cittadini affetti da talassemia, drepanocitosi e da altre forme combinate

 

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di emoglobinopatie genetiche si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, in quanto compatibile con la presente legge, ed essi possono fruire dei diritti e delle agevolazioni previsti dalla medesima legge n. 104 del 1992, sulla base delle certificazioni contenute nella tessera personale di cui all'articolo 4 della presente legge. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.